Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione del Senato della Repubblica).

      1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato

 

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della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Voto per corrispondenza). - 1. Per l'elezione dei senatori è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia.
      2. Presso ciascun capoluogo di regione in cui è costituito l'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7 è altresì istituito un ufficio elettorale speciale per lo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza, fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige dove sono costituiti due uffici elettorali speciali preposti allo scrutinio dei voti per corrispondenza, uno in provincia di Trento e l'altro in provincia di Bolzano.
      3. Per le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei senatori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati».