1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
«Art. 13-bis. - (Voto per corrispondenza). - 1. Per l'elezione dei senatori è ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia.
2. Presso ciascun capoluogo di regione in cui è costituito l'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7 è altresì istituito un ufficio elettorale speciale per lo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza, fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige dove sono costituiti due uffici elettorali speciali preposti allo scrutinio dei voti per corrispondenza, uno in provincia di Trento e l'altro in provincia di Bolzano.
3. Per le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei senatori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione della Camera dei deputati».